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Rappresentazione visiva dell'articolo: MONEYCARE: La Tutela del Patrimonio

I detti popolari li conosciamo tutti: essi racchiudono tutta la sapienza centenaria della saggezza del popolo, tesoro di inestimabile valore.

La domanda, però, sorge spontanea: cosa c’entrano i vecchi detti popolari con la gestione del nostro patrimonio

L’articolo 2740 del nostro Codice Civile recita: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suo i beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

 Cosa significa all’effettivo? Vuol dire che chi, col suo operato, provoca un danno a terze persone ne risponde con tutto il suo patrimonio, presente e futuro. Il danno può essere provocato o nell’ambito di una obbligazione assunta (responsabilità contrattuale) come nel caso di un professionista nell’esecuzione di una sua prestazione professionale o, incidentalmente, in assenza di qualsiasi obbligazione tra le parti (responsabilità extracontrattuale), come nel caso di un incidente a cose o persone.

 In entrambi i casi, “chi rompe paga” e, a volte, in maniera pure salata!

Cosa si può fare, quindi, per scongiurare un pericolo del genere?

 “Chi ha tempo non aspetti tempo” è un detto che può venirci in soccorso.

Infatti, se noi non possiamo eliminare dalla nostra vista il rischio, possiamo però eliminare o, quantomeno, attenuare, l’effetto negativo provocato dal verificarsi del rischio: il danno.

Proprio l’interpretazione dell’articolo 2740 c.c. ci viene in soccorso, ponendoci di fronte a due strade, che però, devono essere prese a tempo debito. Innanzitutto, per far fronte a molti dei potenziali rischi, potremmo decidere di trasferirne alcuni ad altri e quindi affidarci ad un una polizza assicurativa. La seconda strada è quella di iniziare ad “alleggerirci” dalla nostra patrimonialità, trasferendo ad altri beni specifici, utilizzando gli strumenti previsti dal   nostro ordinamento giuridico (es. donazioni, trust, etc.), o creando sui nostri beni dei vincoli (es. Fondo Patrimoniale, vincoli di destinazione).

 Attenzione, però, la variabile fondamentale da rispettare si chiama “tempo”. Queste operazioni vanno pianificate quando si è “in bonis”, cioè quando ancora non esiste il “debito”. La legge, infatti, prevede dei termini (5 anni per l’azione revocatoria ordinaria) entro i quali gli atti pregiudizievoli effettuati dal debitore sul proprio patrimonio a pregiudizio del proprio creditore, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, possono essere dichiarati inefficaci.

 Quindi? “Chi ha tempo non aspetti tempo”!

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